domenica 12 aprile 2009

SANZIONI PER IL VETTORE CHE NEGA L’IMBARCO

AI DIVERSAMENTE ABILI
Di Maria Grazia Fersini**
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Il 24 marzo 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo 24 febbraio 2009 n. 24, ed entrato in vigore l’8 aprile, riguardante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CE 1107 /2006 relativo ai diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nel trasporto aereo.
La normativa comunitaria si basa su tre principi:
1.ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato l’imbarco, tranne che per ragioni di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale comunitaria o nazionale ovvero per inadeguatezza dell’aeromobile, fermo restando l’obbligo del vettore di informare tempestivamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e di formalizzarle per iscritto entro cinque giorni su richiesta del cliente;
2.il servizio di assistenza deve essere gratuito e rispondere a determinati standard qualitativi per tutto il viaggio;
3.le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli obblighi di assistenza dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri con disabilità o modalità sono i seguenti:
1.trasporto in cabina dei cani di assistenza riconosciuti (nel rispetto della regolamentazione nazionale);
2.trasporto al massimo di due dispositivi di mobilità per persona, comprese le sedie a rotelle elettriche, oltre agli apparecchi medici( su preavviso di 48 ore);
3.comunicazioni delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile;
4. assistenza alle persone, se necessario ,affinché possano raggiungere i servizi igienici;
5.attribuzione all’accompagnatore di un posto a sedere vicino al passeggero disabile;
6.assegnazione, su richiesta , dei posti a sedere tenendo conto dell’esigenze delle singole persone con disabilità o mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.
Il decreto legislativo 24/2009 attribuisce all’ENAC (Ente Nazionale per l’aviazione civile ) il compito di accertare le violazioni della normativa comunitaria e di irrogare le relative sanzioni:
da euro 30mila a 120mila qualora il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico nega la prenotazione o l’imbarco a una persona con disabilità o con mobilità ridotta (art.3 e comma 1 art.4);
da euro 20mila a 80mila nel caso in cui non si provvede al rimborso del biglietto, all’offerta di un volo alternativo o ad un accompagnatore (art. 4 comma 2);
da euro 5mila ad euro 20mila se il vettore aereo , un suo agente o l’operatore turistico: non mette a disposizione del pubblico le norme di sicurezza o le eventuali restrizioni al trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell’aeromobile; non trasmette almeno 36 ore prima dell’ora di partenza le informazioni in merito alla notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza; non comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone con mobilità ridotta; non adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o con mobilità ridotta presso tutti i punti vendita presenti nel territorio degli Stati membri. (art.5)
da 5mila a 20mila euro il gestore aeroportuale che non designa in modo chiaro i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dei terminal art. 6);
da 10mila a 40mila il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza; (art. 7 comma 1);
da 2500 a 10mila euro il gestore che non fissa e non rende pubbliche le norme di qualità per l’assistenza , ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiori a 150mila ( art. 7 comma 2);
da 2500 a 10 mila euro il vettore aereo e il gestore aeroportuale che : non garantiscono personale adeguato alle esigenze delle persone disabili; non provvedono al personale che lavora in aeroporto e ai nuovi dipendenti la frequentazione di corsi di formazione ed eventuali corsi di aggiornamento sulla disabilità.(art. 8)
Il regolamento prevede, che dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni debbano essere aggiornati, secondo l’applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT nel biennio precedente, e che con le sanzioni irrogate sia istituito un fondo speciale per le iniziative di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Queste norme permetteranno di evitare discriminazioni e di offrire ai passeggeri disabili e anziani l’assistenza e l’informazione adeguata nei loro spostamenti. Alcuni stati membri dell’Unione Europea hanno già comunicato alla Commissione Europea l’organismo competente sul loro territorio che rispetti la norma in questione e preveda sanzioni adeguate.

Lecce Aprile 2009

** Ricercatrice
Centro Studi delle Migrazioni